Art. 268 CPP dal 2024

Art. 268 Sequestro a copertura delle spese
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2 Nell’operare il sequestro l’autorit penale tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale dell’imputato e della sua famiglia.
3 Sono esclusi dal sequestro i valori patrimoniali non pignorabili ai sensi degli articoli 92–94 della legge federale dell’11 aprile 1889 (1) sulla esecuzione e sul fallimento.
(1) RS 281.1Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.