Art. 266 CPP dal 2024

Art. 266 Esecuzione
1 L’autorit penale attesta nell’ordine di sequestro o in una quietanza separata l’avvenuta ricezione degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati o consegnati.
2 L’autorit penale compila un elenco degli oggetti e dei valori patrimoniali e provvede in modo appropriato alla loro conservazione.
3 In caso di sequestro di fondi è disposto un blocco al registro fondiario; il blocco è menzionato nel registro medesimo. (1)
4 Il sequestro di crediti è comunicato al debitore unitamente all’avviso che il pagamento al creditore non estingue il debito.
5 Gli oggetti esposti a rapido deprezzamento o che necessitano di una costosa manutenzione, come pure le cartevalori o altri valori quotati in borsa o con un valore di mercato possono essere immediatamente realizzati conformemente alle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889 (2) sulla esecuzione e sul fallimento. I proventi di tale realizzazione sono quindi sequestrati.
6 Il Consiglio federale disciplina le modalit di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).(2) RS 281.1
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