Art. 266 CPP dal 2023

Art. 266 Esecuzione
1 L’autorit penale attesta nell’ordine di sequestro o in una quietanza separata l’avvenuta ricezione degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati o consegnati.
2 L’autorit penale compila un elenco degli oggetti e dei valori patrimoniali e provvede in modo appropriato alla loro conservazione.
3 In caso di sequestro di immobili è disposto un blocco al registro fondiario; il blocco è menzionato nel registro medesimo.
4 Il sequestro di crediti è comunicato al debitore unitamente all’avviso che il pagamento al creditore non estingue il debito.
5 Gli oggetti esposti a rapido deprezzamento o che necessitano di una costosa manutenzione, come pure le cartevalori o altri valori quotati in borsa o con un valore di mercato possono essere immediatamente realizzati conformemente alle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889 (1) sulla esecuzione e sul fallimento. I proventi di tale realizzazione sono quindi sequestrati.
6 Il Consiglio federale disciplina le modalit di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati.
(1) RS 281.1Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.