CPS Art. 264i -

Einleitung zur Rechtsnorm CPS:



Art. 264i CPS dal 2024

Art. 264i Codice penale svizzero (CPS) drucken

Art. 264i 4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

  • a. continua le ostilit dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell’armistizio;
  • b. maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l’accompagna;
  • c. ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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