CPS Art. 264e -

Einleitung zur Rechtsnorm CPS:



Art. 264e CPS dal 2024

Art. 264e Codice penale svizzero (CPS) drucken

Art. 264e b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodetermi- nazione sessuale e della dignit umana

1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

  • a. cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;
  • b. stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volont , la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravit analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
  • c. sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,
  • è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

    2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

    3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.


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