Art. 264e CPS dal 2024
Art. 264e b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodetermi- nazione sessuale e della dignit umana
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:a. cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;b. stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volont , la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravit analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;c. sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.