Art. 264 CCS dal 2024

Art. 264 A. Adozione di minorenni
1 Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all’adozione abbiano provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e l’insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servir al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli degli aspiranti all’adozione.
2 Un’adozione è possibile soltanto se, considerata la loro et e situazione personale, gli aspiranti all’adozione sono in grado di provvedere ai bisogni del minorenne presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore et .
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.