Art. 261 CPP dal 2024

Art. 261 (1) Conservazione e impiego di documenti segnaletici
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2 I documenti segnaletici concernenti persone non imputate devono essere distrutti non appena il procedimento contro l’imputato è chiuso oppure è oggetto di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere.
3 I documenti segnaletici devono essere distrutti se l’interesse alla loro conservazione e al loro impiego è manifestamente venuto meno prima dello scadere dei termini di cui al capoverso 1.
(1) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 5 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).(2) RS 363
(3) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 2 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.