Art. 260 CPP dal 2023

Art. 260 Capitolo 6: Rilevamenti segnaletici, campioni grafologici e vocali Rilevamenti segnaletici
1 Il rilevamento segnaletico consiste nell’accertare le caratteristiche fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo.
2 Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico ministero, il giudice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento in giudizio.
3 Il rilevamento segnaletico è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato per scritto.
4 Se l’interessato rifiuta di sottomettersi all’ordine della polizia, decide il pubblico ministero.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.