REDD Art. 26 - Costituzione delle Camere

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 26 REDD dal 2022

Art. 26 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 26 Costituzione delle Camere

1. Le Camere di sette giudici previste nell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione per l’esame dei casi deferiti alla Corte sono costituite come segue, a cominciare dalle Sezioni.

  • a) Fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo e l’articolo 28 paragrafo 4 ultimo periodo del presente regolamento, per ciascun caso la Camera comprende il presidente della Sezione e il giudice eletto a titolo di ciascuna Parte contraente in causa. Qualora quest’ultimo non sia membro della Sezione alla quale il ricorso è stato attribuito conformemente agli articoli 51 o 52 del presente regolamento, vi partecipa come membro di diritto della Camera conformemente all’articolo 26 paragrafo 4 della Convenzione. Se il giudice non può parteciparvi o si astiene, si applica l’articolo 29 del presente regolamento.
  • b) Gli altri membri della Camera sono designati dal presidente della Sezione, per rotazione, tra i membri della Sezione.
  • c) I membri della Sezione che non sono così designati partecipano all’esame del caso in qualit di supplenti.
  • 2. Il giudice eletto a titolo di ogni Parte contraente interessata o, all’occorrenza, il giudice eletto o ad hoc designato conformemente all’articolo 29 o all’articolo 30 del presente regolamento, può essere dispensato dal presidente della Camera dall’assistere alle riunioni dedicate alle questioni preparatorie o procedurali. Ai fini di tali riunioni, partecipa il primo giudice supplente.3. Anche dopo la scadenza del suo mandato, il giudice continua a trattare i casi per i quali ha partecipato all’esame di merito.


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