Art. 26 LIVA dal 2024
Art. 26 Emissione della fattura e dichiarazione fiscale Fattura
1 Su richiesta del destinatario della prestazione, il fornitore della prestazione gli rilascia una fattura che soddisfi i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3.
2 La fattura deve specificare chiaramente il fornitore, il destinatario e il genere della prestazione e deve contenere di regola i seguenti elementi:a. (1) il nome e il luogo del fornitore della prestazione come appare nelle transazioni commerciali, l’indicazione che è iscritto nel registro dei contribuenti nonché il numero con cui è iscritto;b. il nome e il luogo del destinatario della prestazione come appare nelle transazioni commerciali;c. la data o il periodo della fornitura della prestazione, se non sono identici alla data della fattura;d. il genere, l’oggetto e l’entit della prestazione;e. l’ammontare della controprestazione;f. l’aliquota d’imposta applicabile e l’ammontare d’imposta dovuto sulla controprestazione; se la controprestazione comprende l’imposta, è sufficiente indicare l’aliquota d’imposta applicabile.
3 Sulle fatture emesse da casse automatizzate (scontrini di cassa) non devono figurare indicazioni sul destinatario della prestazione, sempre che la controprestazione esposta sul giustificativo non superi un importo stabilito dal Consiglio federale.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 18 giu. 2010 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 4989]; [FF 2009 6817]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.