Art. 26 LPD dal 2023
Art. 26 Restrizione del diritto d’accesso
1 Il titolare del trattamento può rifiutare, limitare o differire l’informazione se:
a. lo prevede una legge in senso formale, segnatamente per tutelare un segreto professionale;b. lo esigono interessi preponderanti di terzi; oc. la domanda d’accesso è manifestamente infondata, segnatamente se persegue uno scopo contrario alla protezione dei dati, o se è querulosa.2 Il titolare del trattamento può inoltre rifiutare, limitare o differire l’informazione se:
a. è un privato e:1. lo esigono i suoi interessi preponderanti, e2. non comunica i dati personali a terzi; ob. è un organo federale e:1. lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza interna o esterna della Svizzera, o2. la fornitura delle informazioni rischia di compromettere un’indagine, un’istruzione o un procedimento giudiziario o amministrativo.3 Le imprese appartenenti al medesimo gruppo non sono considerate terzi ai sensi del capoverso 2 lettera a numero 2.
4 Il titolare del trattamento indica il motivo per cui rifiuta, limita o differisce l’informazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.