LCit Art. 26 - Condizioni

Einleitung zur Rechtsnorm LCit:



Art. 26 LCit dal 2023

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Art. 26 Sezione 3: Reintegrazione Condizioni

1 La reintegrazione presuppone che il richiedente:

  • a. si sia integrato con successo, qualora soggiorni in Svizzera;
  • b. abbia vincoli stretti con la Svizzera, qualora viva all’estero;
  • c. rispetti la sicurezza e l’ordine pubblici;
  • d. rispetti i valori della Costituzione federale; e
  • e. non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
  • 2 Se il richiedente non soggiorna in Svizzera le condizioni di cui al capoverso 1 lettere c–e si applicano per analogia.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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