Art. 26 LCit dal 2023
Art. 26 Sezione 3: Reintegrazione Condizioni
1 La reintegrazione presuppone che il richiedente:a. si sia integrato con successo, qualora soggiorni in Svizzera;b. abbia vincoli stretti con la Svizzera, qualora viva all’estero;c. rispetti la sicurezza e l’ordine pubblici;d. rispetti i valori della Costituzione federale; ee. non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
2 Se il richiedente non soggiorna in Svizzera le condizioni di cui al capoverso 1 lettere c–e si applicano per analogia.
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