Art. 26 LADI1 dal 2024

Art. 26 (1) Indennit in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile
Se un disoccupato presta servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e i servizi d’avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua indennit per perdita di guadagno è inferiore all’indennit di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza la prestazione del servizio, l’assicurazione contro la disoccupazione gli paga la differenza, fintanto che non ha riscosso tutte le indennit che può pretendere secondo l’articolo 27.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 16 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.