Art. 26 LStrl dal 2025

Art. 26 Ammissione di servizi transfrontalieri
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per prestare servizi transfrontalieri temporanei unicamente se la sua attività è nell’interesse dell’economia svizzera.
2 Si applicano per analogia le condizioni di cui agli articoli 20, 22 e 23.
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