Legge federale sull’assicurazione militare (LAM) Art. 25a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAM:



Art. 25a LAM dal 2024

Art. 25a Legge federale
sull’assicurazione militare (LAM) drucken

Art. 25a (1) Obbligo di informare del fornitore di prestazioni

Il fornitore di prestazioni deve consegnare all’assicurazione militare una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmetterle tutte le indicazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio della rimunerazione e l’economicit della prestazione.

(1) Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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