Art. 259 CCS dal 2024

Art. 259 E. Matrimonio dei genitori (1)
1 Se i genitori si uniscono in matrimonio, ai figli prenati s’applicano per analogia le disposizioni sui figli nati durante il matrimonio, tosto che la paternit del marito sia stata stabilita per riconoscimento o per sentenza del giudice.
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3 Le disposizioni sulla contestazione del riconoscimento sono applicabili per analogia.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.