CCS Art. 255a -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 255a CCS dal 2025

Art. 255a Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 255a Della genitorialità della moglie (1)

1 Se al momento della nascita del figlio la madre è sposata con una donna, e se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 1998 (2) sulla medicina della procreazione, questa è considerata laltro genitore.

2 Se muore o è dichiarata scomparsa, la moglie della madre è considerata essere l’altro genitore se l’inseminazione ha avuto luogo prima del suo decesso o del pericolo di morte o dell’ultima notizia.

(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151, 2020 1135).
(2) RS 810.11

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