Art. 252 LEF dal 2024

Art. 252 Seconda assemblea dei creditori
1 Dopo aver depositato la graduatoria, l’amministrazione del fallimento convoca ad una seconda assemblea i creditori i cui crediti non sono stati rigettati definitivamente. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima dell’assemblea. (1)
2 Qualora in quest’assemblea si debba deliberare su un concordato, l’avviso di convocazione ne fa menzione. (1)
3 L’assemblea è presieduta da un membro dell’amministrazione. Si applica per analogia l’articolo 235 capoversi 3 e 4.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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