Art. 251 CPP dal 2024

Art. 251 Sezione 5: Ispezioni corporali Principio
1 L’ispezione corporale comprende l’esame dello stato fisico o mentale di una persona.
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3 Interventi nell’integrit fisica dell’imputato possono essere ordinati soltanto se non gli arrecano dolori particolari, né compromettono la sua salute.
4 Le persone non imputate possono essere sottoposte contro il loro volere a ispezioni corporali e a interventi nella loro integrit fisica soltanto se indispensabile per far luce su uno dei reati di cui agli articoli 111–113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP (1) . (2)
(1) RS 311.0(2) Nuovo testo giusta il n. III della LF del 30 set. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967).
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