Art. 250 CPP dal 2024

Art. 250 Esecuzione
1 La perquisizione personale comprende il controllo degli indumenti, oggetti, contenitori e veicoli che la persona ha con sé, nonché della superficie del corpo e degli orifizi e cavit corporei visibili esternamente.
2 Le perquisizioni delle parti intime dell’interessato sono compiute da persone dello stesso sesso o da un medico, eccetto che la misura non ammetta ritardi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.