Art. 25 LAINF dal 2024

Art. 25 Ammontare
1 L’indennit per menomazione dell’integrit è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l’ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all’epoca dell’infortunio ed è scalata secondo la gravit della menomazione.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell’indennit .
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