Art. 25 LAMaI dal 2025
Art. 25 Prestazioni generali in caso di malattia
1 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi.
2 Queste prestazioni comprendono:a. (1) gli esami e le terapie ambulatoriali, in ospedale o in una casa di cura, nonché le cure dispensate nell’ambito di una cura ospedaliera: (2) 1. dal medico,2. dal chiropratico,[tab]2bis. (3) da infermieri,3. da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico;b. le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico;c. un contributo alle spese di cure balneari prescritte dal medico;d. i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o prescritti dal medico;e. (4) la degenza in ospedale secondo lo standard del reparto comune;f. (5) …fbis. (6) la degenza in caso di parto in una casa per partorienti (art. 29);g. un contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio;h. (7) la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti dal medico secondo la lettera b.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2009 3517 ][6847 ]n. I; [FF 2005 1839]).
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, in vigore dal 1° lug. 2024 ([RU 2024 212]; [FF 2022 1498]).
(3) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, in vigore dal 1° lug. 2024 ([RU 2024 212]; [FF 2022 1498]).
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 ([RU 2008 2049]; [FF 2004 4903]).
(5) Abrogata dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), con effetto dal 1° gen. 2009 ([RU 2008 2049]; [FF 2004 4903]).
(6) Introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 ([RU 2008 2049]; [FF 2004 4903]).
(7) Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 2305]; FF 1999 687).
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