LDA Art. 24c - Utilizzazione da parte di disabili

Einleitung zur Rechtsnorm LDA:



Art. 24c LDA dal 2022

Art. 24c Legge sul diritto d’autore (LDA) drucken

Art. 24c (1) Utilizzazione da parte di disabili

1 Un’opera può essere riprodotta, messa in circolazione e messa a disposizione in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione dell’opera nella forma gi pubblicata sia impossibile o difficoltosa.

2 Le riproduzioni secondo il capoverso 1 possono essere allestite, messe in circolazione e messe a disposizione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.

3 Le riproduzioni secondo il capoverso 1 e quelle allestite in virtù di una limitazione legale del diritto d’autore prevista in un altro Paese possono essere importate o esportate se:

  • a. sono utilizzate esclusivamente da persone disabili; e
  • b. sono state ottenute da un’organizzazione senza scopo di lucro che contempla tra le sue attivit principali la fornitura ai disabili di servizi di insegnamento, formazione pedagogica, lettura adattiva o accesso all’informazione.
  • 4 L’autore ha diritto a un compenso per la riproduzione, la messa in circolazione e la messa a disposizione di un’opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell’allestimento di singoli esemplari.

    5 Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una societ di gestione autorizzata.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, (RU 2008 2421; FF 2006 3135). Nuovo testo giusta l’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva il Trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilit visive o con altre difficolt nella lettura di testi a stampa e lo traspone nel diritto svizzero, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1013; FF 2018 505).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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