Art. 24c LDA dal 2022

Art. 24c (1) Utilizzazione da parte di disabili
1 Un’opera può essere riprodotta, messa in circolazione e messa a disposizione in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione dell’opera nella forma gi pubblicata sia impossibile o difficoltosa.
2 Le riproduzioni secondo il capoverso 1 possono essere allestite, messe in circolazione e messe a disposizione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.
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4 L’autore ha diritto a un compenso per la riproduzione, la messa in circolazione e la messa a disposizione di un’opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell’allestimento di singoli esemplari.
5 Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una societ di gestione autorizzata.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, (RU 2008 2421; FF 2006 3135). Nuovo testo giusta l’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva il Trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilit visive o con altre difficolt nella lettura di testi a stampa e lo traspone nel diritto svizzero, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1013; FF 2018 505).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.