Art. 24b LPP dal 2025

Art. 24b (1) Revisione della rendita d’invalidità
Una volta stabilita, la rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa se il grado d’invalidità subisce una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA (2) .
(1) Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291).(2) RS 830.1
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