LPP Art. 24a - Graduazione della rendita d’invalidità in base al grado d’invalidità

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 24a LPP dal 2025

Art. 24a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 24a (1) Graduazione della rendita d’invalidità in base al grado d’invalidità

1 L’ammontare della rendita d’invalidità è determinato quale quota percentuale di una rendita intera.

2 Se il grado d’invalidità nel senso dell’AI è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.

3 Se il grado d’invalidità nel senso dell’AI è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.

4 Se il grado d’invalidità nel senso dell’AI è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti:

Grado d’invaliditàQuota percentuale
49 %47,5 %
48 %45    %
47 %42,5 %
46 %40    %
45 %37,5 %
44 %35    %
43 %32,5 %
42 %30    %
41 %27,5 %
40 %25    %

(1) Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291).Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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