LPP Art. 24a - Graduazione della rendita d’invalidit? in base al grado d’invalidit?

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 24a LPP dal 2022

Art. 24a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 24a (1) Graduazione della rendita d’invalidit in base al grado d’invalidit

1 L’ammontare della rendita d’invalidit è determinato quale quota percentuale di una rendita intera.

2 Se il grado d’invalidit nel senso dell’AI è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidit .

3 Se il grado d’invalidit nel senso dell’AI è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.

4 Se il grado d’invalidit nel senso dell’AI è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti:

Grado d’invalidit Quota percentuale
49 %47,5 %
48 %45 %
47 %42,5 %
46 %40 %
45 %37,5 %
44 %35 %
43 %32,5 %
42 %30 %
41 %27,5 %
40 %25 %

(1) Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). Vedi anche le disp trans. alla fine del presente testo.

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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