Art. 247 CPC dal 2024
Art. 247 Accertamento dei fatti
1 Con pertinenti domande il giudice fa in modo che le parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di prova.
2 Il giudice accerta d’ufficio i fatti:a. nelle controversie di cui all’articolo 243 capoverso 2;b. fino a un valore litigioso di 30 000 franchi:1. nelle altre controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo,2. nella altre controversie in materia di diritto del lavoro.
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