Art. 247 LEF dal 2024

Art. 247 Formazione (1)
1 Entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento forma lo stato di graduazione dei crediti («graduatoria», art. 219 e 220).
2 Se un fondo fa parte della massa, l’amministrazione compila entro lo stesso termine un elenco degli oneri che lo gravano (diritti di pegno, servitù, oneri fondiari e diritti personali annotati). L’elenco degli oneri costituisce parte integrante della graduatoria.
3 Se è stata costituita una delegazione dei creditori, l’amministrazione del fallimento sottopone alla sua approvazione la graduatoria e l’elenco degli oneri; la delegazione può modificarli entro dieci giorni.
4 L’autorit di vigilanza può, all’occorrenza, prorogare questi termini.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.