Art. 244 CPP dal 2023

Art. 244 Sezione 2: Perquisizione domiciliare Principio
1 Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell’avente diritto.
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Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.