Art. 24 ONC dal 2025

Art. 24 Comportamento ai passaggi a livello e alle barriere
1 ... (1)
2 I passaggi a livello devono essere attraversati senza indugiare; i veicoli con ruote o cingoli metallici, i veicoli a trazione animale e i cavalieri devono, però, attraversarli a passo d’uomo. (2)
3 Gli utenti della strada non devono aprire le barriere, comprese quelle degli aeroporti e simili, passarvi intorno o sotto o scavalcarle. Le semibarriere e le barriere con apertura a richiesta sono equiparate alle barriere. Le barriere con apertura a richiesta possono però essere aperte mediante l’apposito comando. (3)
4 ... (4) * Cfr. anche art. 52 cpv. 4.
(1) Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).
(4) Abrogato dall’all. n. II 2 dell’O del 12 nov. 2003, con effetto dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.