Art. 24 LAINF dal 2024

Art. 24 Sezione 4: Indennit per menomazione dell’integrit Diritto
1 L’assicurato ha diritto ad un’equa indennit se, in seguito all’infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all’integrit fisica, mentale o psichica. (1)
2 L’indennit è determinata simultaneamente alla rendita d’invalidit o al termine della cura medica se l’assicurato non ha diritto a una rendita. Il Consiglio federale può prevedere che in casi speciali il diritto nasca in un altro momento, segnatamente se i danni alla salute sono dovuti all’inalazione di fibre di amianto. (2)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).(2) Per. introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
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