Art. 24 LIFD dal 2024
Art. 24 Proventi esenti
Non sottostanno all’imposta sul reddito: (1) a. l’incremento patrimoniale derivante da eredit , legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale;b. l’incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio; rimane salvo l’articolo 20 capoverso 1 lettera a;c. i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un’istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un’altra istituzione di previdenza professionale o li impieghi per acquistare una polizza di libero passaggio;d. i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati;e. le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti di cui all’articolo 23 lettera f;f. (1) il soldo del servizio militare e civile, nonché l’importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile;fbis. (3) il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5300 franchi all’anno per prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennit di funzione, le indennit per i lavori amministrativi e le indennit per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;g. i versamenti a titolo di riparazione morale;h. i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidit ;i. (4) le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale del 29 settembre 2017 (5) sui giochi in denaro (LGD) realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un’attivit lucrativa indipendente;ibis. (6) le singole vincite fino a 1 056 600 franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;iter. (7) le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;
j. (8) le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest’ultima, purché non superino il limite di 1100 franchi;k. (9) i proventi ricevuti in virtù della legge federale del 19 giugno 2020 (10) sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 ([RU 1996 1445]; [FF 1994 III 1445]).
(3) Introdotta dal n. I 1 della LF del 17 giu. 2011 sull’esenzione fiscale del soldo dei pompieri ([RU 2012 489]; [FF 2010 2497]). Nuovo testo giusta l’art. 6 cpv. 1 dell’O del DFF del 1° set. 2023 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 493]).
(4) Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco ([RU 2000 677]; [FF 1997 III 129]). Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 ([RU 2018 5103]; [FF 2015 6849]).
(5) [RS 935.51]
(6) Introdotta dall’all. n. II 5 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro ([RU 2018 5103]; [FF 2015 6849]). Nuovo testo giusta l’art. 6 cpv. 2 dell’O del DFF del 1° set. 2023 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 493]).
(7) Introdotta dall’all. n. II 5 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 ([RU 2018 5103]; [FF 2015 6849]).
(8) Introdotta dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 concernente le semplificazioni nell’imposizione delle vincite alle lotterie ([RU 2012 5977]; [FF 2011 5819 ][5845]). Nuovo testo giusta l’art. 6 cpv. 3 dell’O del DFF del 1° set. 2023 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 493]). La correzione della CdR dell’AF del 14 mag. 2024, pubblicata il 16 mag. 2024, concerne soltanto il testo francese ([RU 2024 215]).
(9) Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani ([RU 2021 373]; [FF 2019 6861]). Nuovo testo giusta l’art. 7 dell’O del DFF del 16 set. 2022 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 575]).
(10) [RS 837.2]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.