Art. 24 LL dal 2023

Art. 24 Lavoro continuo (1)
1 Il lavoro continuo é soggetto ad autorizzazione.
2 Il lavoro continuo regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici.
3 Il lavoro continuo temporaneo é autorizzato se ne é provato l’urgente bisogno.
4 La SECO autorizza il lavoro continuo regolare o periodico; l’autorit cantonale, il lavoro continuo temporaneo.
5 L’ordinanza determina a quali condizioni e in quale misura, nel lavoro continuo, la durata massima lavorativa giornaliera e settimanale può essere prolungata e la durata del riposo ripartita diversamente. Di regola, la durata massima della settimana lavorativa deve essere osservata nella media di sedici settimane.
6 Al lavoro continuo sono inoltre applicabili le prescrizioni sul lavoro notturno e domenicale.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.