Art. 236 CPS dal 2024

Art. 236 Commercio di foraggi adulterati
1 Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch’egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica.
2 La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. (1)
3 I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.