Art. 230 CPS dal 2024

Art. 230 Rimozione od omissione di apparecchi protettivi
1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altri-menti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un’altra azienda, ovvero gl’infortuni che possono essere cagionati da macchine, chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrit delle per-sone, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pe-cuniaria. (1) 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.