Art. 230 LEF dal 2024

Art. 230 Sospensione della procedura di fallimento
per mancanza di attivi
1 Se è prevedibile che la massa non sar sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell’ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento. (1)
2 L’ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento. La pubblicazione avverte che la procedura sar chiusa se entro dieci giorni nessun creditore ne chieder la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa. (1)
3 Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento. (3)
4 Dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla presente legge. (4)
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
(3) Introdotto dall’art. 15 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
(4) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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