Art. 23 OETV dal 2025

Art. 23 Carri a mano, veicoli a trazione animale (1)
1 I «carri a mano», le «carriole» e le «slitte a mano» sono veicoli senza propulsione propria trainati o spinti da una persona a piedi.
2 I «veicoli a trazione animale» sono veicoli senza propulsione propria, comprese le slitte, destinati ad essere trainati da animali.
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(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).(2) Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.