Art. 23 REDD dal 2022

Art. 23 Votazioni
1. Le decisioni della Corte sono adottate a maggioranza dei voti dei giudici presenti. In caso di parit di voti, la votazione viene ripetuta e, se vi è sempre parit , il voto del presidente è preponderante. Il presente paragrafo si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento.2. Le decisioni e le sentenze della Grande Camera e delle Camere sono adottate a maggioranza dei giudici effettivi. Non sono consentite astensioni per le votazioni definitive concernenti la ricevibilit o il merito di un caso.3. In linea generale, le votazioni si effettuano per alzata di mano. Il presidente può decidere di procedere a una votazione per appello nominale, nell’ordine inverso di precedenza.4. Ogni questione messa ai voti deve essere formulata in termini precisi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.