Art. 23 LImT dal 2025

Art. 23 Prescrizione
1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare dall’anno civile in cui è sorto. (1)
2 La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che dura una procedura di reclamo, ricorso o revisione concernente l’obbligo di pagare l’imposta o il credito fiscale.
3 La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è ad essa notificato. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere ad ogni interruzione.
4 La sospensione e l’interruzione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.
5 Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni, a contare dall’anno civile in cui è sorto. (2)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).(2) Introdotto dalla cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.