LDP Art. 23 - Denominazione della proposta

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 23 LDP dal 2022

Art. 23 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 23 Denominazione della proposta

Per. introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).Ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre. I gruppi che presentano proposte con elementi identici nella denominazione principale al fine di congiungerle designano una delle proposte quale lista privilegiata.


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