Art. 23 LDP dal 2022
Art. 23 Denominazione della proposta
Per. introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).Ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre. I gruppi che presentano proposte con elementi identici nella denominazione principale al fine di congiungerle designano una delle proposte quale lista privilegiata.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.