Art. 23 LFPr dal 2024

Art. 23 Corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede
1 I corsi interaziendali e i corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede servono a trasmettere e ad acquisire le competenze di base. Completano la formazione professionale pratica e la formazione scolastica, se la futura attivit professionale lo esige.
2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro, i Cantoni provvedono affinché l’offerta di corsi interaziendali e di corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede sia sufficiente.
3 La frequentazione dei corsi è obbligatoria. Su domanda dell’operatore della formazione professionale pratica, i Cantoni possono esentare le persone in formazione dalla frequentazione dei corsi se i contenuti della formazione sono dispensati in un centro di formazione aziendale o in una scuola d’arti e mestieri.
4 Coloro che tengono corsi interaziendali o propongono offerte equivalenti possono esigere dalle aziende di tirocinio o dalle istituzioni di formazione un’adeguata partecipazione alle spese. Per evitare distorsioni della concorrenza, le organizzazioni del mondo del lavoro che tengono tali corsi o offerte possono esigere dalle aziende non affiliate una maggiore partecipazione alle spese.
5 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e l’ampiezza della partecipazione alle spese.
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