LDA Art. 22c - Diritto di mettere a disposizione opere musicali diffuse

Einleitung zur Rechtsnorm LDA:



Art. 22c LDA dal 2022

Art. 22c Legge sul diritto d’autore (LDA) drucken

Art. 22c (1) Diritto di mettere a disposizione opere musicali diffuse

1 Il diritto di mettere a disposizione opere musicali non teatrali contenute in emissioni radiotelevisive in connessione con la loro diffusione può essere esercitato soltanto tramite societ di gestione autorizzate se:

  • a. l’emissione è stata prodotta prevalentemente dall’organismo di diffusione stesso o su suo incarico;
  • b. l’emissione era dedicata a un tema non musicale predominante rispetto alla musica e annunciato prima dell’emissione secondo il modo abituale; e
  • c. la messa a disposizione non pregiudica la vendita di musica su supporti audio o su offerte in linea di terzi.
  • 2 Alle condizioni di cui al capoverso 1, il diritto alla riproduzione ai fini della messa a disposizione può essere esercitato soltanto da societ di gestione autorizzate.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    B-1298/2014UrheberrechtQuot;; Tarif; Recht; Handel; Vorinstanz; Musik; Handelston; Sendung; Recht; Handelstonträger; Fernseh; Vergütung; Tarifs; Tonbildträger; Urteil; Tonträger; Fernsehen; Swissperform; Vervielfältigung; Darbietung; Verwertung; Quot;Tarif; Beschluss; Sendeunternehmen; Lemma; Zweck; Urheber; änglich