Art. 22c LDA dal 2022
Art. 22c (1) Diritto di mettere a disposizione opere musicali diffuse
1 Il diritto di mettere a disposizione opere musicali non teatrali contenute in emissioni radiotelevisive in connessione con la loro diffusione può essere esercitato soltanto tramite societ di gestione autorizzate se:a. l’emissione è stata prodotta prevalentemente dall’organismo di diffusione stesso o su suo incarico;b. l’emissione era dedicata a un tema non musicale predominante rispetto alla musica e annunciato prima dell’emissione secondo il modo abituale; ec. la messa a disposizione non pregiudica la vendita di musica su supporti audio o su offerte in linea di terzi.
2 Alle condizioni di cui al capoverso 1, il diritto alla riproduzione ai fini della messa a disposizione può essere esercitato soltanto da societ di gestione autorizzate.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 ([RU 2008 2421]; [FF 2006 3135]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.