Art. 222q OETV dal 2025

Art. 222q (1) Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2021
I ciclomotori immatricolati per la prima volta prima del 1° aprile 2024 devono soddisfare le esigenze di cui all’articolo 178b capoverso 3 relative al tachimetro dal 1° aprile 2027. Per i ciclomotori immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1970 il tachimetro non è richiesto.
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2022 14).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.