OETV Art. 222q - Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2021

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 222q OETV dal 2025

Art. 222q Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 222q (1) Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2021

I ciclomotori immatricolati per la prima volta prima del 1° aprile 2024 devono soddisfare le esigenze di cui all’articolo 178b capoverso 3 relative al tachimetro dal 1° aprile 2027. Per i ciclomotori immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1970 il tachimetro non è richiesto.

(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2022 14).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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