Art. 222o OETV dal 2025

Art. 222o (1) Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 novembre 2016
1 I veicoli con motore a combustione interna importati o costruiti in Svizzera fino al 31 dicembre 2017 possono essere messi in circolazione per la prima volta in base al diritto previgente per quanto riguarda l’articolo 14 lettera b numeri 1 e 2 relativo alla classificazione delle motoleggere nonché l’articolo 15 capoverso 2 relativo alla classificazione dei quadricicli leggeri a motore.
2 Per i veicoli messi in circolazione per la prima volta fino al 31 dicembre 2016, riguardo all’articolo 76 capoverso 5 lettera d si può derogare al massimo di 20 cm alla distanza minima tra le luci di circolazione diurna prescritta dal regolamento UNECE n. 48. Le luci devono tuttavia essere installate il più vicino possibile alla distanza minima prescritta.
3 I veicoli importati o costruiti in Svizzera fino al 31 dicembre 2017 possono essere messi in circolazione per la prima volta in base al diritto previgente per quanto riguarda l’articolo 106 capoverso 5 relativo all’obbligo di installare cinture di sicurezza su autoveicoli di lavoro, trattori e carri con motore e l’articolo 119 lettera i relativo all’obbligo di installare cinture di sicurezza su trattori e carri con motore.
4 I veicoli importati o costruiti in Svizzera fino al 31 dicembre 2017 possono essere messi in circolazione per la prima volta in base al diritto previgente per quanto riguarda l’articolo 123 capoverso 2 sulle esigenze concernenti l’apertura delle porte degli autobus.
5 I quadricicli leggeri a motore importati o costruiti in Svizzera fino al 31 dicembre 2017 possono essere messi in circolazione per la prima volta in base al diritto previgente per quanto riguarda l’articolo 135 capoverso 3 relativo alla larghezza di quadricicli leggeri a motore con carrozzeria chiusa.
6 I veicoli importati o costruiti in Svizzera fino al 31 dicembre 2017 possono essere messi in circolazione per la prima volta in base al diritto previgente per quanto riguarda l’articolo 136 capoverso 1 sul peso determinante per la classificazione in categorie e l’articolo 136 capoverso 1bis sugli accessori speciali.
7 I veicoli importati o costruiti in Svizzera fino al 31 dicembre 2017 possono essere messi in circolazione per la prima volta in base al diritto previgente per quanto riguarda l’articolo 136 capoverso 2 sul carico utile e l’articolo 136a sul numero di posti; se l’immatricolazione avviene in base al diritto vigente, deve essere soddisfatto anche l’articolo 136a.
8 I veicoli importati o costruiti in Svizzera fino al 31 dicembre 2017 possono essere messi in circolazione per la prima volta in base al diritto previgente per quanto riguarda l’articolo 137 capoverso 3 relativo alla diversa velocità delle ruote interne ed esterne rispetto alla curva.
9 I veicoli importati o costruiti in Svizzera fino al 31 dicembre 2017 possono essere messi in circolazione per la prima volta in base al diritto previgente per quanto riguarda l’articolo 139 capoverso 3 sui sedili e l’allegato 9 numero 41 relativo al peso per persona determinante per stabilire il numero di posti.
(2) Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.