Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 222n

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 222n OETV dal 2025

Art. 222n Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 222n (1) Disposizione transitoria della modifica del 24 giugno 2015

Le disposizioni dell’articolo 95 capoverso 2 concernenti i carichi ammessi sull’asse di autoveicoli si applicano, dal 1° gennaio 2023, ai veicoli messi in circolazione per la prima volta prima del 1° ottobre 1997.

(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2473).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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