Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 222m

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 222m OETV dal 2025

Art. 222m Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 222m (1) Disposizioni transitorie della modifica del 2 marzo 2012

1 Ai veicoli immatricolati per la prima volta o modificati in modo corrispondente prima del 1° maggio 2012 si applica fino al 1° gennaio 2020 il diritto anteriore per quanto concerne la limitazione dei posti a sedere di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera f.

2 Ai veicoli immatricolati per la prima volta o modificati in modo corrispondente prima del 1° gennaio 2013 si applica il diritto anteriore per quanto concerne i dispositivi di fissaggio per lo stivaggio del carico di cui all’articolo 66 capoverso 1bis.

3 Ai veicoli immatricolati per la prima volta o modificati in modo corrispondente prima del 1° maggio 2012 si applica il diritto anteriore per quanto concerne l’impianto di posizionamento delle luci e l’impianto di pulizia dei fari di cui all’articolo 74 capoverso 4.

4 Ai veicoli della categoria N1 importati o costruiti in Svizzera prima del 24 agosto 2015, ad esclusione di quelli derivati da veicoli della categoria M1 e aventi un peso totale massimo di 2,5 t, si applica il diritto anteriore per quanto concerne il sistema antibloccaggio e il dispositivo di assistenza alla frenata di cui all’articolo 103 capoverso 5. (2)

5 Ai veicoli delle categorie M e N immatricolati per la prima volta con seggiolini per fanciulli o modificati in modo corrispondente prima del 1° agosto 2012 si applica il diritto anteriore per quanto concerne il livello di protezione equivalente a quello previsto nel regolamento UNECE n. 44/03 conformemente all’articolo 106 capoverso 3.

6 Ai veicoli esonerati dall’approvazione del tipo e a quelli omologati prima del 1° ottobre 2012 si applica il diritto anteriore per quanto concerne le luci di circolazione diurna di cui all’articolo 109 capoverso 1bis.

7 Ai veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 2013 si applica il diritto anteriore per quanto concerne i dispositivi di avvertimento a luce lampeggiante su piattaforme elevatrici di cui agli articoli 109 capoverso 5 e 192 capoverso 6. Nel caso di veicoli non soggetti a immatricolazione è determinante il momento della costruzione.

8 Ai veicoli immatricolati per la prima volta o modificati in modo corrispondente prima del 1° gennaio 2013 si applica il diritto anteriore per quanto concerne il contrassegno dei dispositivi di agganciamento di cui agli articoli 118 lettera h e 119 lettera r. Nel caso di veicoli non soggetti a immatricolazione è determinante il momento della costruzione.

9 Alle farmacie di bordo in uso già il 1° gennaio 2013 si applica fino al 1° gennaio 2018 il diritto anteriore per quanto concerne l’articolo 123 capoverso 4.

10 … (3)

11 Ai veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 2013 si applica il diritto anteriore per quanto concerne gli indicatori di direzione lampeggianti di cui all’articolo 140 capoverso 1 lettera c.

(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465).
(3) Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 gen. 2015, con effetto dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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