Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 222l

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 222l OETV dal 2025

Art. 222l Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 222l (1) Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 ottobre 2009

1 Fino al 1° gennaio 2013, ai rimorchi di lavoro agricoli costruiti prima del 1° gennaio 2011 si applica il diritto previgente per quanto concerne le disposizioni sull’illuminazione e sugli indicatori di direzione lampeggianti di cui all’articolo 209 capoversi 1 e 3.

2 Agli scuolabus ammessi alla circolazione per la prima volta o modificati in modo corrispondente prima del 1° agosto 2012 si applica il diritto previgente per quanto concerne le disposizioni sul livello di protezione equivalente a quello previsto nel regolamento UNECE n. 44/03 di cui all’articolo 123a capoverso 1.

(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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