OETV Art. 222k - Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 16 gennaio 2008

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 222k OETV dal 2025

Art. 222k Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 222k (1) Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 16 gennaio 2008

1 Ai veicoli aventi una velocità massima di 45 km/h già in circolazione si applica, riguardo all’articolo 68 capoverso 4 concernente i cartelli di demarcazione, il diritto previgente fino al 1° luglio 2009.

2 Ai veicoli, messi in circolazione per la prima volta prima del 1° luglio 2011 si applica, riguardo all’articolo 69 capoverso 2 concernente la messa in evidenza dei profili, il diritto previgente.

3 Ai veicoli messi in circolazione prima del 1° luglio 2007 si applica, riguardo all’articolo 104a capoverso 3 concernente i sistemi di protezione frontale installati come unità tecnica indipendente, il diritto previgente fino al 1° gennaio 2010.

4 Ai veicoli messi in circolazione la prima volta prima del 1° gennaio 2000 si applica, riguardo all’articolo 112 capoverso 4 concernente gli specchi, il diritto previgente. Ai veicoli messi in circolazione la prima volta tra il 1° gennaio 2000 e il 30 settembre 2007 si applica il diritto previgente fino al 31 marzo 2009. Dopo questa data, a questi veicoli si applica il nuovo diritto (2) in materia di specchi grandangolari sulla parte del passeggero e specchi d’accostamento.

(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 355).
(2) Applicazione per analogia alla direttiva 2003/97/CE o 2007/38/CE

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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