Art. 222i OETV dal 2025

Art. 222i (1) Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 agosto 2006
Per l’applicazione dei regolamenti internazionali menzionati nell’allegato 2 si applicano le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; l’immatricolazione si fonda sulla data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 22 ago. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3431).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.