Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 222h

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 222h OETV dal 2025

Art. 222h Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 222h (1) Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 29 marzo 2006

1 Per i veicoli secondo l’articolo 100 capoverso 1 lettera a, messi in circolazione per la prima volta innanzi il 1° gennaio 2007, è sufficiente un tachigrafo analogico.

2 Dal 1° gennaio 2007 è necessario un tachigrafo digitale per i veicoli di cui all’articolo 100 capoverso 1 lettera a: (2)

  • a. messi in circolazione per la prima volta;
  • b. che devono essere muniti per la prima volta di un tachigrafo; o
  • c. che sono stati messi in circolazione per la prima volta dal 1° gennaio 1996 e a cui viene sostituito tutto il sistema del tachigrafo.
  • (1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1677).
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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