Art. 222h OETV dal 2025
Art. 222h (1) Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 29 marzo 2006
1 Per i veicoli secondo l’articolo 100 capoverso 1 lettera a, messi in circolazione per la prima volta innanzi il 1° gennaio 2007, è sufficiente un tachigrafo analogico.
2 Dal 1° gennaio 2007 è necessario un tachigrafo digitale per i veicoli di cui all’articolo 100 capoverso 1 lettera a: (2) a. messi in circolazione per la prima volta;b. che devono essere muniti per la prima volta di un tachigrafo; oc. che sono stati messi in circolazione per la prima volta dal 1° gennaio 1996 e a cui viene sostituito tutto il sistema del tachigrafo.
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 ([RU 2006 1677]).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 ([RU 2012 1825]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.